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Condizioni generali di vendita

del portale per i commercianti b2b.velo-de-ville.com della AT Zweirad GmbH


§ 1 Generale

(1) Le presenti Condizioni generali di vendita (nel prosieguo: CGV) si applicano a tutti i contratti stipulati tramite il nostro portale per i commercianti tra noi, la AT Zweirad GmbH, Zur Steinkuhle 2, 48341 Altenberge, Germania, rappresentata dai suoi amministratori Volker Thiemann e Alain Thiemann, iscritta presso l’Amtsgericht Steinfurt, numero del registro di commercio HRB 1982, numero di telefono: +49 (0)2505 9305 0 , E-Mail: info@velo-de-ville.com,  e voi quale nostro acquirente. 

(2) Le CGV si applicano esclusivamente agli imprenditori. È un imprenditore qualsiasi persona fisica o giuridica o società di persone avente capacità giuridica che alla stipula del contratto agisce nell’esercizio della sua attività commerciale o professionale indipendente..

(3) Tutti gli accordi adottati tra voi e noi in relazione al contratto di compravendita risultano, in particolare, dalle presente Condizioni di vendita, dalla nostra conferma scritta dell’ordine e dalla nostra dichiarazione di accettazione.

(4) Fa stato la versione delle CGV in vigore alla stipula del contratto.

(5) Le condizioni divergenti dell’acquirente non sono da noi accettate. Ciò vale anche nel caso in cui noi non ci opponiamo espressamente alla loro inclusione.


§ 2 Stipula del contratto

(1) La presentazione e la pubblicizzazione di articoli sul nostro portale per i commercianti non costituisce un'offerta vincolante per la stipula di un contratto di compravendita. Le illustrazioni, le dimensioni, i pesi, le indicazioni negli opuscoli o gli altri dati relativi alla prestazione sono vincolanti solo se ciò è stato espressamente concordato per iscritto.

(2) Inviando un ordine tramite il portale per i commercianti, cliccando sul tasto “Ordinare con obbligo di pagamento”, voi impartite un ordine giuridicamente vincolante. Voi rimanete vincolati all’ordine per un periodo di due (2) settimane dal momento in cui lo stesso è stato effettuato.

(3) Confermeremo tempestivamente per e-mail la ricezione dell’ordine da voi impartito tramite il nostro online shop. Tale e-mail non rappresenta ancora un’accettazione vincolante dell’ordine, salvo che, oltre alla conferma di ricezione, la stessa non includa nel contempo anche la nostra dichiarazione di accettazione.

(4) Un contratto viene in essere solo se noi accettiamo il vostro ordine mediante una dichiarazione di accettazione e/o mediante la consegna degli articoli ordinati.

(5) Noi consegniamo all’interno dell’Unione europea (UE) nonché in altri paesi selezionati. Se lo desiderate, vi invieremo gratuitamente un elenco dettagliato dei paesi e una panoramica dei costi.

(6) Qualora la consegna della merce da voi ordinata non fosse possibile, ad es. poiché la merce corrispondente non è in magazzino, ci asterremo da una dichiarazione di accettazione. In questo caso non viene in essere nessun contratto. Vi informeremo tempestivamente al riguardo e rimborseremo tempestivamente le controprestazioni già ricevute.


§ 3 Termine di consegna e mora nella consegna

(1) Il termine di consegna è concordato individualmente o da noi indicato all’accettazione dell’ordine.

(2) Qualora noi non fossimo in grado rispettare dei termini di consegna vincolanti per ragioni a noi non imputabili (indisponibilità della prestazione), ne informeremo l’acquirente, comunicandogli nel contempo il prevedibile nuovo termine di consegna. Se la prestazione non è disponibile neppure entro la decorrenza del nuovo termine di consegna, noi siamo autorizzati a recedere totalmente o parzialmente dal contratto; un’eventuale controprestazione già fornita dall’acquirente sarà da noi tempestivamente restituita. È in particolare considerato come caso di indisponibilità della prestazione l’approvvigionamento non puntuale da parte dei nostri fornitori se da noi era stata conclusa un’operazione di copertura adeguata, se nessuna colpa è imputabile a noi o ai nostri fornitori o se, nel singolo caso, noi non siamo tenuti a provvedere all’acquisizione.

(3) Il verificarsi della nostra mora nella consegna si determina in base alle prescrizioni di legge. In ogni caso è tuttavia necessario un sollecito da parte dell’acquirente. Se noi cadiamo in mora nella consegna, l’acquirente può esigere un risarcimento forfettario del suo danno di mora. Il risarcimento forfettario del danno ammonta, per ogni settimana di calendario di mora integralmente decorsa, al 5% del prezzo netto (valore di consegna), tuttavia al massimo al 5% del valore di consegna della merce in ritardo. Fatto salvo il nostro di addure la prova che a carico dell’acquirente non è insorto nessun danno o solo un danno sostanzialmente più contenuto rispetto al forfait innanzi indicato.

(4) I diritti dell’acquirente ai sensi del § 7 delle presenti CGV e i diritti a noi conferiti dalla legge, in particolare nel caso di esclusione dell’obbligo di prestazione (ad es. dovuta all’impossibilità o inesigibilità della prestazione e/o dell’adempimento successivo) vengono fatti salvi.


§ 4 Consegna, trasferimento del rischio, presa in consegna, mora nell’accettazione

(1) La consegna – salvo diverso accordo nel singolo caso – avviene franco fabbrica (EXW - Ex Works, Incoterms 2020) Zur Steinkuhle 2, 48341 Altenberge, Germania, che è anche luogo di adempimento per la consegna e per un eventuale adempimento successivo. Su richiesta e a spese dell’acquirente, la merce sarà spedita anche a un altro luogo di destinazione (vendita con spedizione). Salvo diverso accordo, noi siamo autorizzati a scegliere le modalità di spedizione (in particolare azienda di trasporto, itinerario, imballaggio).

(2) Il rischio di perdita accidentale e di deterioramento accidentale della merce è trasferito all’acquirente al più tardi alla consegna della merce. Nel caso della vendita con spedizione, il rischio di perdita accidentale e di deterioramento accidentale della merce nonché il rischio di ritardo sono trasferiti già al momento della consegna della merce allo spedizioniere, al trasportatore o ad altra persona o ente preposti all’esecuzione della spedizione. Se è stata concordata una presa in consegna, la stessa sarà determinante per il trasferimento del rischio. Anche per il resto, qualora sia stata concordata una presa in consegna, si applicano conseguentemente le prescrizioni di legge relative al contratto d’opera. La consegna o la presa in consegna è ritenuta avvenuta se l’acquirente è in mora nell’accettazione.

(3) Se l’acquirente cade in mora nell’accettazione, omette un atto di collaborazione o se la nostra consegna subisce ritardi per altri motivi imputabili all’acquirente, noi siamo autorizzati ad esigere il risarcimento del danno che ne consegue, ivi inclusi eventuali oneri maggiori (ad es. spese di magazzinaggio). In tale eventualità, conteggeremo un risarcimento forfettario pari allo 0.5 % del valore di consegna per ogni settimana di calendario, tuttavia complessivamente al massimo il 5% del valore della fornitura; la decorrenza inizia al termine di consegna o – in assenza di un termine di consegna – con la comunicazione che la merce è pronta per la spedizione.

Sono fatte salve la prova di un danno di maggiore entità e le nostre pretese legali (in particolare, rimborso di oneri maggiori, risarcimento adeguato, disdetta); il forfait deve tuttavia essere imputato su ulteriori pretese pecuniarie. All’acquirente è consentito addure la prova che a nostro carico non è insorto nessun danno o solo un danno sostanzialmente più contenuto rispetto al forfait innanzi indicato.

(4) In caso di mancata presa in consegna possiamo avvalerci dei nostri diritti legali. Qualora noi richiedessimo un risarcimento del danno, lo stesso si attesterà al 15% del prezzo d’acquisto. L’ammontare del risarcimento del danno dovrà essere aumentato o ridotto se noi dimostriamo un danno maggiore o se l’acquirente prova che è insorto un danno più contenuto o che non è insorto nessun danno.


§ 5 Prezzi e condizioni di pagamento

(1) Il prezzo d’acquisto e le spese di spedizione, salvo diverso accordo, devono essere pagati al più tardi entro due (2) settimane dalla ricezione della nostra fattura.

(2) Per i contratti con un termine di consegna concordato superiore a 4 mesi ci riserviamo di aumentare i prezzi in conformità alle variazioni di prezzo subentrate dopo tale periodo, in particolare a causa di contratti collettivi nazionali di lavoro o modifiche dei prezzi dei materiali dei nostri fornitori. Allo stesso modo e nella stessa misura, noi siamo tenuti a ridurre tempestivamente il prezzo in caso di riduzioni dei costi. Gli aumenti e le riduzioni dei costi sono così saldati.

(3) Voi potete saldare il prezzo d’acquisto e le spese di spedizione, a vostra scelta, con pagamento anticipato, fattura o addebito diretto SEPA. In caso di ordini di clienti con residenza o sede all’estero o qualora sussistano indizi fondati di rischio di mancato pagamento, ci riserviamo di effettuare la fornitura solo a seguito della ricezione del prezzo d’acquisto e delle spese di spedizione (riserva di pagamento anticipato). Qualora decidessimo di far uso della riserva di pagamento anticipato, ne sarete tempestivamente informati. In questo caso il termine di consegna inizia a decorrere con il pagamento del prezzo d’acquisto e delle spese di spedizione.

(4) Alla decorrenza del termine di pagamento innanzi menzionato l’acquirente cade in mora. Durante il periodo di mora, sul prezzo d’acquisto deve essere pagato l’interesse di mora previsto dalla legge all’aliquota corrente in vigore. Con riserva da parte nostra di far valere un danno di mora di più ampia portata. Impregiudicato il nostro diritto di richiedere ai commercianti gli interessi commerciali maturati (§ 353 BGB).

(5) All’acquirente spettano diritti di compensazione o ritenzione unicamente nella misura in cui la sua pretesa è stata accertata mediante decisione giudiziaria passata in giudicato o è incontestata. In caso di vizi di fornitura è riservata la reciprocità dell’acquirente ai sensi del § 7 cpv. 2 frase 2 delle presenti CGV.

(6) Se dopo la stipula del contratto dovesse emergere (ad es. a seguito di una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza) che il nostro diritto al prezzo d’acquisto è messo in pericolo da una carenza di solvibilità dell’acquirente, in conformità alle disposizioni legali siamo autorizzati a procedere al rifiuto della prestazione nonché – all’occorrenza previa fissazione di un termine – a procedere alla risoluzione del contratto (§ 321 BGB). Per i contratti vertenti sulla produzione di beni (produzione di pezzi unici) siamo autorizzati alla risoluzione immediata del contratto; vengono fatte salve le norme di legge sulla superfluità della fissazione di un termine.


§ 6 Riserva di proprietà

(1) Fino al saldo integrale di tutti i nostri crediti presenti e futuri derivanti dal contratto di compravendita e da una relazione d’affari in corso (crediti garantiti) ci riserviamo la proprietà sulla merce venduta.

(2) Le merci soggette a riserva di proprietà non possono essere costituite in pegno a favore di terzi né trasferite in garanzia prima del completo pagamento dei crediti garantiti. L’acquirente è tenuto a comunicarci tempestivamente, per iscritto, se è stata presenta una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza oppure in che misura dei terzi hanno avuto accesso alle merci che ci appartengono (ad es. pignoramenti)
(3) In caso di comportamento dell’acquirente non conforme ai termini del contratto, in particolare in caso di mancato pagamento del prezzo d’acquisto esigibile, noi siamo autorizzati, in conformità alle prescrizioni legali, a procedere alla risoluzione contratto e/o a esigere la restituzione della merce sulla base della riserva di proprietà. La richiesta di restituzione non include contestualmente la dichiarazione di risoluzione; noi siamo invece autorizzati soltanto a richiedere la restituzione della merce e a riservarci la risoluzione. Se l’acquirente non provvede al pagamento del prezzo d’acquisto esigibile, noi possiamo far valere questi diritti solo se abbiamo antecedentemente fissato all’acquirente, senza esito alcuno, un termine di pagamento adeguato o se tale fissazione di un termine non è indispensabile ai sensi di legge.
(4) L’acquirente è autorizzato, fino al recesso ai sensi della seguente lettera (c), a rivendere e/o trasformare le merci soggette a riserva di proprietà nell’ambito del regolare svolgimento dell’attività. In tal caso si applicano a titolo integrativo le disposizioni seguenti.

(a) La riserva di proprietà si estende ai prodotti risultanti dalla lavorazione, dalla mescolanza o dall’unione delle nostre merci al loro pieno valore, di cui noi saremo considerati fabbricanti. In caso di lavorazione, mescolanza o unione con merci di terzi sulle quali sussiste un diritto di proprietà dei predetti, noi acquisiremo la comproprietà in ragione del valore contabile delle merci lavorate, mescolate o unite. Per il resto, per i prodotti così creati vale quanto esposto per le merci fornite soggette a riserva di proprietà.
(b) I crediti insorgenti nei confronti di terzi derivanti dalla rivendita della merce o del prodotto sono fin d’ora a noi ceduti a titolo di garanzia, integralmente o in misura corrispondente alla nostra eventuale quota di comproprietà ai sensi del capoverso precedente. Noi accettiamo la cessione. I doveri dell’acquirente menzionati al cpv. 2 sussistono anche in relazione ai crediti ceduto.
(c) L’acquirente rimane autorizzato, contestualmente a noi, alla riscossione del credito. Noi ci impegniamo a non riscuotere il credito finché l’acquirente adempie ai suoi obblighi di pagamento nei nostri confronti, la sua capacità di adempiere non è carente e noi non abbiamo fatto valere la riserva di proprietà esercitando un diritto ai sensi del cpv. 3. Tuttavia, in tale eventualità, noi possiamo esigere che l'acquirente ci renda noti i crediti ceduti e i relativi debitori, ci rilasci tutte le informazioni necessarie per la riscossione, ci consegni i relativi documenti e comunichi ai debitori (terzi) la cessione. Inoltre, in tale eventualità, noi abbiamo la facoltà di revocare al cliente l’autorizzazione per la rivendita e la lavorazione delle merci soggette a riserva di proprietà.
(d) Se il valore realizzabile delle garanzie supera di oltre il 10% i nostri crediti, su richiesta dell’acquirente svincoleremo delle garanzie a nostra scelta.


§ 7 Diritti dell’acquirente per vizi della cosa

(1) Ai diritti dell’acquirente per i vizi della cosa e i vizi giuridici (ivi inclusi la fornitura di merce errata o in quantità inferiore a quella ordinata nonché il montaggio inappropriato o le istruzioni di montaggio carenti) si applicano le prescrizioni di legge, salvo diversamente specificato di seguito. Sono in tutti casi fatte salve le prescrizioni legali speciali in caso di consegna finale della merce non lavorata a un consumatore, anche se egli l’ha ulteriormente lavorata (regresso del fornitore ai sensi del § 478 BGB). Le pretese scaturenti dal regresso del fornitore sono escluse se la merce viziata è stata ulteriormente lavorata dall’acquirente o da un altro imprenditore, ad es. mediante installazione in un altro prodotto.

(2) La base della nostra responsabilità per i vizi è innanzitutto costituita dall’accordo concluso relativamente alle qualità della merce. Ci riserviamo di apportare modifiche tecniche finalizzate al miglioramento della funzione. Eventuali scostamenti concernenti la qualità, il colore, il design e le specificazione di pari valore delle merci che rientrano nei limiti previsti dalle consuetudini commerciali non possono essere oggetto di contestazione.

(3) Se la qualità non è stata concordata (§ 434 comma 1 frasi 2 e 3 BGB), si valuterà sulla base della regolamentazione di legge se sussiste o meno un vizio. Noi non ci assumiamo tuttavia nessuna responsabilità per le dichiarazioni pubbliche del fabbricante o di altri terzi (ad es. slogan pubblicitari) che non ci sono state segnalate dall’acquirente come decisive per l’acquisto.

(4) In linea di massima noi non rispondiamo per i vizi noti all’acquirente alla stipula del contratto oppure a lui non noti per negligenza grave (§ 442 BGB). (4) I diritti dell’acquirente per i vizi della cosa presuppongono inoltre che egli abbia adempiuto ai suoi obblighi di verifica e di notifica (§§ 377, 381 HGB). Nel caso dei materiali da costruzione e altre merci destinate all’installazione o ad altre lavorazioni successive, deve in ogni caso essere effettuata una verifica immediatamente prima della lavorazione. Se alla consegna, durante la verifica o in un qualsiasi momento successivo emerge un vizio, lo stesso deve esserci tempestivamente notificato per iscritto. In ogni caso i vizi palesi devono essere segnalati per iscritto entro cinque (5) giorni lavorativi dalla consegna e i difetti non riconoscibili al momento della verifica entro un termine di pari durata che inizia a decorre dalla loro scoperta. Se l’acquirente omette la regolare verifica e/o notifica dei vizi, la nostra responsabilità per i difetti non notificati o non notificati tempestivamente o regolarmente è esclusa ai sensi delle prescrizioni di legge.
(5) Se la cosa fornita presenta dei vizi, noi possiamo dapprima scegliere se procedere a un adempimento successivo eliminando il vizio (riparazione) o se procedere alla fornitura di una cosa priva di vizi (fornitura sostitutiva). Fatto salvo il nostro diritto di rifiutare l’adempimento successivo in conformità alle condizioni previste dalla legge.

(6) Noi siamo autorizzati a far dipendere l’adempimento successivo dovuto dal pagamento del prezzo d’acquisto esigibile da parte dell’acquirente. L’acquirente è tuttavia autorizzato a trattenere una parte del prezzo d’acquisto adeguata in considerazione del vizio riscontrato.

(7) L’acquirente deve concederci il tempo necessario per l’adempimento successivo nonché, in particolare, consegnarci ai fini della verifica la merce contestata. In caso di fornitura sostitutiva, in base alle prescrizioni di legge, l’acquirente deve consegnarci la cosa affetta da vizi. L’adempimento successivo non comprende né la rimozione dell'oggetto difettoso, né la reinstallazione se noi non eravamo originariamente tenuti all’installazione.

(8) Le spese necessarie per la verifica e per l’adempimento successivo, in particolare le spese di trasporto, i pedaggi, i costi della manodopera e del materiale nonché, se del caso, le spese di rimozione e installazione sono da noi sostenute o rimborsate ai sensi della regolamentazione legale qualora sia effettivamente presente un vizio. In caso contrario, possiamo esigere dall'acquirente il rimborso dei costi sostenuti a seguito alla richiesta ingiustificata di eliminazione del vizio (in particolare i costi di verifica e di trasporto), salvo che l’assenza del vizio non fosse riconoscibile per l'acquirente.

(9) In casi urgenti, ad es. messa in pericolo operativa o per evitare danni sproporzionati, l’acquirente ha il diritto di eliminare personalmente il vizio e di esigere da noi il rimborso delle spese obiettivamente necessarie a tal scopo. Noi dobbiamo essere informati tempestivamente di tale esecuzione propria, possibilmente prima di procedere all’intervento. Il diritto di esecuzione propria non sussiste qualora, in base alle prescrizioni di legge, noi fossimo stati autorizzati a rifiutare un corrispondente adempimento successivo.

(10) Se l’adempimento successivo non è andato a buon fine o se un termine adeguato da fissare da parte dell’acquirente per l’adempimento successivo è decorso infruttuosamente oppure se ciò non fosse indispensabile in base alle prescrizioni di legge, l’acquirente può recedere dal contratto o di ridurre il prezzo d’acquisto. Nel caso di un vizio irrilevante, non sussiste tuttavia nessun diritto di risoluzione.

(11) Le pretese dell’acquirente vertenti sul risarcimento dei danni o al rimborso delle spese sostenute invano sono ammesse solo ai sensi di quanto indicato al § 8 e sono altrimenti escluse.


§ 8 Altre responsabilità

(1) Salvo diversa indicazione nelle presenti CGV, ivi incluse le disposizioni seguenti, nell’eventualità di una violazione degli obblighi contrattuali ed extracontrattuali rispondiamo ai sensi delle prescrizioni di legge.

(2) Per il risarcimento dei danni – a prescindere dal motivo giuridico – nell’ambito della responsabilità per colpa rispondiamo in caso di dolo e negligenza grave. In caso di negligenza lieve, con riserva dei criteri di limitazioni della responsabilità previste dalla legge (ad es. diligenza con la quale si curano i propri affari, violazione dei doveri non rilevante), rispondiamo solo

a) per danni da lesioni alla vita, all’integrità fisica o alla salute,
b) per danni da una violazione di un obbligo contrattuale sostanziale (obbligo il cui adempimento è un presupposto per la regolare esecuzione del contratto e sul cui rispetto il partner contrattuale fa e può fare regolarmente affidamento); in questo caso la nostra responsabilità è tuttavia limitata al risarcimento dei danni la cui insorgenza è prevedibile e tipica.

(3) Le limitazioni della responsabilità di cui al cpv. 2 si applicano anche nei confronti di terzi nonché in caso di violazioni dei doveri (anche a vostro favore) da parte di persone la cui responsabilità è a noi imputabile in base alle prescrizioni di legge. Suddette limitazioni non si applicano se un vizio è stato dissimulato dolosamente o se è stata fornita una garanzia per la qualità della merce e per i diritti dell’acquirente ai sensi della Legge sulla responsabilità per danno da prodotti.

(4) In caso di violazione dei doveri che non consiste in un vizio, l’acquirente può recedere dal contratto o disdirlo solo se la violazione dei doveri è a noi imputabile. È escluso un diritto di disdetta libero (in particolare ai sensi dei §§ 650, 648 BGB). Per il resto fanno stato i requisiti e le conseguenze previste dalla legge.


§ 9 Prescrizione

(1) In deroga al § 438 comma 1 cifra 3 BGB, il termine di prescrizione generale relativo ai diritti derivanti dai vizi della cosa e dai vizi giuridici è di un anno dalla consegna. Se è stata concordata una presa in consegna, la prescrizione inizia a decorrere dalla data di presa in consegna.

(2) Se la merce consiste in una costruzione o in una cosa che è stata impiegata in una costruzione in conformità al suo impiego abituale determinando l’insorgere del vizio (materiale da costruzione), il termine di prescrizione ai sensi della regolamentazione legale è di 5 anni dalla presa in consegna (§ 438 comma 1 cifra 2 BGB). Sono fatte salve anche le ulteriori norme legali speciali in materia di prescrizione (in particolare § 438 comma 1 cifra 1, cifra 3, §§ 444, 445b BGB).

(3) I termini di prescrizione innanzi indicati previsti dal diritto di compravendita si applicano anche alle pretese di risarcimento dei danni contrattuali ed extracontrattuali dell’acquirente che poggiano su un vizio della merce, salvo che l’applicazione dei termini di prescrizione usuali previsti dalla legge (§§ 195, 199 BGB) non sfoci, nel singolo caso, in una prescrizione più breve. Alle pretese di risarcimento dei danni dell’acquirente ai sensi del § 8 comma 2 frase 1 e frase 2(a) nonché ai sensi della Legge sulla responsabilità per danno da prodotto si applicano esclusivamente i termini di prescrizione previsti dalla legge.


§ 10 Diritti d’autore
Noi deteniamo i diritti d’autore su ogni immagine, filmato e testo pubblicato nel nostro shop online. Un impiego delle immagini, dei filmati e dei testi non è consentito senza la nostra approvazione esplicita.


§ 11 Scelta del diritto applicabile e foro competente

(1) Alle presenti CGV e al rapporto contrattuale fra noi e l’acquirente si applica il diritto della Repubblica Federale di Germania, con esclusione del diritto internazionale uniforme, in particolare della Convenzione dell’ONU sulla compravendita internazionale di merci.
(2) Se l’acquirente è un commerciante ai sensi del Codice commerciale tedesco, una persona giuridica di diritto pubblico oppure un fondo speciale di diritto pubblico, foro competente esclusivo – anche in ambito internazionale per tutte le controversie scaturenti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale – è la nostra sede commerciale a 48341 Altenberge, Germania. Lo stesso vale se l’acquirente è un imprenditore ai sensi del § 14 BGB. Noi siamo tuttavia sempre autorizzati anche a promuovere un’azione al luogo di adempimento ai sensi delle presenti CGV o ai sensi di un accordo individuale prioritario, oppure al foro generale dell’acquirente. Le disposizioni legali prioritarie, in particolare quelle concernenti le competenze esclusive, rimangono impregiudicate.


Stato: aprile 2021